Subentro nel contratto di locazione (voltura contrattuale)
Il subentro nell’assegnazione è ammesso nelle ipotesi e nelle modalità previste dal D.P.Reg. 26 ottobre 2016, n. 208, al quale si rimanda per tutti i dettagli:
- decesso dell'aspirante assegnatario o dell’assegnatario;
- divorzio o separazione personale, scioglimento convivenza di fatto, cessazione dell'unione civile;
- abbandono del nucleo familiare da parte del titolare per un periodo continuativo superiore a sei mesi e trasferisce la residenza.
Presentazione della domanda
In tutti i casi gli interessati aventi titolo per subentrare nell’assegnazione di un alloggio di ES devono:
- presentare apposita richiesta usufruendo della modulistica predisposta dall’Ater;
- possedere i requisiti prescritti per l'accesso all’edilizia sovvenzionata.
In assenza delle condizioni sopra indicate o in mancanza dei requisiti richiesti per il subentro, l’Ater dispone il diniego al subentro e il rilascio dell’alloggio.
Per informazioni
Sportello 3 (Sportello Inquilinato) dell’URP (tel. 040 3999 230)